Comune di San Martino Siccomario

 

                         Provincia di Pavia

 

Prot. N.

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Originale

39 del 14/10/2009 

 

 

OGGETTO:

RECEPIMENTO DELLA L.R. 13 DEL 16.07.2009 – AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA E DELLE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARTINO SICCOMARIO. DETERMINAZIONI.

 

 

L'anno duemilanove, addì  quattordici del mese di ottobre  alle ore 18.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del  Sindaco Vittorio Barella  il Consiglio Comunale.

 

N.

Cognome e Nome
P

A

N.

Cognome e Nome

P

A

1

BARELLA Vittorio

SI

 

10

BOI Marco

SI

 

2

ABBIATI Renato

SI

 

11

PANIGATI Marco

SI

 

3

CREA Flavio

 

SI

12

BERNINI Gisella

SI

 

4

BELLI Caterina Maria

SI

 

13

CUPELLA Francesco

SI

 

5

BOSSI Luigi

SI

 

14

MAGGI Giovanna

 

SI 

6

GATTI Massimo

SI

 

15

NAI Daniele

 

SI

7

PARAGNANI Fabio

 

SI

16

BROGGIA Giancesare

SI

 

8

GATTI Carlo

SI

 

17

ROVIDA Laura

SI

 

9

CEBRELLI Carlo

SI

 

 

 

 

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 4

 

 

Sono presenti gli Assessori esterni:

Arch. Maria Giovanna PRATO

 

 

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Mario BIANCO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

RECEPIMENTO DELLA L.R. 13 DEL 16.07.2009 – AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA E DELLE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARTINO SICCOMARIO. DETERMINAZIONI.

 

 

 

   

IL SINDACO – PRESIDENTE

 

 

Cede la parola all’Assessore competente, arch. Prato Maria Giovanna, per l’illustrazione del punto all’ordine del giorno.

Il predetto Assessore spiega ai Consiglieri le linee di indirizzo della Legge Regionale e gli adempimenti che da essa scaturiscono evidenziando che la legge produrrà gli effetti già dal prossimo 16 ottobre c.a anche in assenza di decisioni da parte dei consigli comunali.

Fornisce, inoltre, chiarimenti di tipo tecnico ai Consiglieri richiedenti dopo aver illustrato le determinazioni che l’Amministrazione Comunale ha inteso assumere e che sono trasferite nel testo della proposta deliberativa agli atti del Consiglio comunale.

Dopo l’esaustivo intervento dell’Assessore, il Sindaco invita i Consiglieri a proporre eventuali interventi.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere  Rovida Laura – Lista “L’Unione della Sinistra” - la quale nell’apprezzare il buon operato dell’amministrazione dichiara di astenersi per non aver avuto il tempo materiale per esaminare l’argomento.

Dopodiché interviene il Consigliere Cupella Francesco  - Lista “Insieme per San Martino”  il quale preannuncia l’astensione del proprio gruppo per le forti perplessità che la legge regionale suscita poiché, pur tenendo conto del rilancio dell’economia del paese, contribuisce ad un ulteriore degrado urbano. Prende atto, in conclusione, che il Sindaco e La Giunta  hanno “fotografato” una situazione urbana su cui concorda, per il futuro sviluppo urbanistico, ed esprime soddisfazione per aver questa amministrazione assunto decisioni in controtendenza rispetto a quella precedente.

Chiede la parola il Consigliere Broggia Giancesare – Lista “Difendiamo San Martino – lista civica” il quale preannuncia il proprio voto contrario poiché il provvedimento proposto dall’Amministrazione Comunale preclude a gran parte della popolazione la possibilità di fruire della Legge Regionale.

 

Non essendovi altre richieste di interventi,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Sentita la relazione dell’Assessore competente e i gli interventi dei Consiglieri comunali come sopra riportati.

 

 Premesso che:

  • la Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 13 del 16.07.2009 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”.
  • detta Legge prevede misure straordinarie, operanti dal 16 Ottobre 2009, finalizzate al rilancio dell’attività economica mediante la promozione di interventi edilizi volti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza e l’efficienza energetica del patrimonio edilizio abitativo;
  • la Regione Lombardia con detta Legge anche in attuazione dell’Intesa espressa dalla Conferenza Unificata in data 1 Aprile 2009, promuove un’azione straordinaria dei soggetti pubblici e privati per conseguire la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico presente nel territorio lombardo e per rispondere anche ai bisogni abitativi delle persone e delle famiglie, attraverso la tempestiva ed urgente riqualificazione dello stesso, nel rispetto dei suoi caratteri identitari, contestualmente contribuendo al rilancio del comparto economico interessato;
  • lo strumento urbanistico generale comunale vigente è la Variante Generale al Piano Regolatore approvata con deliberazione di C.C. n 11 del 30.01.2006;
  • il Comune di San Martino Siccomario, con deliberazione di C.C. n. 3 del 26.03.2009 ha adottato il Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge 12/2005;
  • che l’intero territorio del Comune di San Martino Siccomario è compreso nel Parco Lombardo della Valle del Ticino e che con deliberazione della G.R. n. 7/5983 del 02.08.2001 è stata approvata la Variante Generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino;
  • che per le zone IC – iniziativa comunale, le decisioni in materia di pianificazione urbanistica sono demandate agli strumenti urbanistici comunali;

 

Atteso che gli artt. 2 e 3 della predetta Legge Regionale consentono 3 tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente:

1)      recupero edilizio funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31.03.2005

2)      ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31.03.2005;

3)      sostituzione degli edifici con, o senza bonus.

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 2 è consentito il recupero edilizio funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31.03.2005 e non ubicati in zone destinate all’agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:

·        l’utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie residenziali ovvero per le altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;

·        l’utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.

 

Visto che nelle aree destinate all’agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale sino ad una massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 maggio 1980, per destinazioni residenziali a esclusiva utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo familiare dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda agricola, per destinazioni ricettive non alberghiere e per uffici a attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.

 

Visto inoltre che tali interventi non possono comportare la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio e devono rispettare i caratteri dell’architettura, del paesaggio e requisiti in materia energetica e si realizzano sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 42 della l.r. 11.03.2005, n. 12 ovvero di permesso di costruire ai sensi dell’art. 38 della medesima legge regionale, rispettivamente da presentare o richiedere entro diciotto mesi decorrenti dal 16.10.2009.

 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2, all’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, l’ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31.03.2005:

  • uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20% della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;
  • diversi dai casi sopra detti e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20% della volumetria esistente alla medesima data;
  • nei due casi sopra riportati, qualora vi sia una diminuzione certificata, riferita alla porzione di edificio esistente, superiore al 10% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale. E’ infatti obbligatorio dotarsi di attestato di certificazione energetica dell’intero edificio.

 

Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 3 commi 3, 4, 5 e 6, all’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentita, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30% della volumetria esistente, subordinatamente a una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30% rispetto al valore limite previsto dalla norma regionale vigente.

 

Visto che la sostituzione si applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente , di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25% rispetto a quello previsto dallo strumento stresso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.

 

Visto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, che all’interno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, è consentita la sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale , non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei. Tale sostituzione è subordinata al parere vincolante delle commissioni regionali di cui all’art. 78 della legge regionale 12/2005.

 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 5 è ammessa la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate a specifica destinazione produttiva secondaria, con eventuale bonus di ampliamento del 30%.

 

Dato atto che il bonus ottenuto con la sostituzione può essere elevato al 35% nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/10134 del 7.8.2009 “ determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3, comma 6, L.R. 13/2009”.

 

Atteso che l’art. 4 della predetta Legge Regionale ammette la possibilità di realizzare nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica in misura non superiore al 40% per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere, da realizzare entro 24 mesi dalla data del 16 ottobre 2009;

 

Dato atto che l’art. 5 della predetta L.R 13/2009 detta le disposizioni generali per l’attuazione della stessa e più precisamente entro il 15 ottobre 2009 i comuni, con motivata deliberazione:

 

·        possono individuare parti del proprio territorio nelle quali le disposizioni indicate dall’art. 6 non trovano applicazione;

·        possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario così come indicato all’art. 5, comma 4;

·        possono ammettere la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate a specifica destinazione produttiva secondaria, con eventuale bonus di ampliamento del 30%, così come indicato dall’art. 3, comma 5;

·        possono ammettere nel caso di sostituzione con bonus, che lo tesso può essere elevato al 35% nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/10134 del 7.8.2009 “ determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3, comma 6, L.R. 13/2009”;

 

Valutato di :

  • individuare le parti del territorio comunali nelle quali le disposizioni indicate dall’art. 6 non trovano applicazione, così come indicato nella tavola allegato A;
  • riconoscere una riduzione del 5% degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, così come indicato all’art. 5, comma 4;
  • ammettere la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate a specifica destinazione produttiva secondaria, con eventuale bonus di ampliamento del 30%, così come indicato dall’art. 3, comma 5, così come indicato nella tavola allegato B;
  • ammettere nelle zone ove è prevista la sostituzione con bonus, che lo tesso può essere elevato al 35% nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/10134 del 7.8.2009 “ determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3, comma 6, L.R. 13/2009”;
  • Di dare atto che i provvedimenti di cui alla presente deliberazione si applicheranno dalla data del 16.10.2009 e così per 18 mesi, mentre per 24 mesi per le riqualificazioni di quartieri di edilizia economica popolare.
  • Di monitorare ai sensi dell’art. 6, comma 2, l’attuazione della Legge regionale n. 13/2009, dando notizia alla Regione Lombardia dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti, così come indicato con decreto della direzione generale territorio e urbanistica n. 8114 del 4.8.2009;
  • Di fornire prescrizioni circa le modalità di applicazione della Legge regionale n. 12/2009 con riferimento alla necessità di reperire spazi di parcheggio pertinenziali e a verde pubblico, reperibili almeno nella misura minima fissata dalla legge regionale n. 12/2005 (18 mq/abitante);

 

Considerato inoltre di dettare alcuni criteri procedurali in merito all’attuazione della legge regionale in argomento, come descritti nell’allegato C;

 

Visto il parere del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica;

 

Con 10 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Cupella,Rovida), n. 1 contrario (Broggia), voti espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti di cui n. 11 votanti;

 

 

DELIBERA

 

 

1)      Di recepire la Legge Regionale del 16 Luglio 2009 N. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”.

2)      Di individuare le parti del territorio comunali nelle quali le disposizioni indicate dall’art. 6 non trovano applicazione, così come indicato nella tavola allegato A, in quanto tali zone non possono sostenere un maggior peso insediativi stante la saturazione delle urbanizzazioni a rete a servizio di tali aree;

3)      Di riconoscere una riduzione del 5% degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, così come indicato all’art. 5, comma 4;

4)      Di ammettere la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate a specifica destinazione produttiva secondaria, con eventuale bonus di ampliamento del 30%, così come indicato dall’art. 3, comma 5, così come indicato nella tavola allegato B;

5)      Di ammettere nelle zone ove è prevista la sostituzione con bonus, che lo tesso può essere elevato al 35% nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/10134 del 7.8.2009 “determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3, comma 6, L.R. 13/2009”;

6)      Di approvare i criteri procedurali attuativi della l.r. 13/2009 contenuti nell’allegato C;

7)      Di stabilire che gli interventi ammessi sono subordinati al reperimento, nell’area di immediata pertinenza o, ai sensi del PGT, a 300 mt., di una superficie per parcheggi privati pertinenziali nella misura prescritta dalla Legge Regionale n. 12/2005 (15 mq/abitante); gli spazi da destinare a verde pubblico nella misura di 3 mq/abitante, possono invece essere reperiti nel contesto circostante o monetizzati;

8)      Di stabilire che ai sensi dell’art. 4 della predetta Legge Regionale è ammessa la realizzazione di nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica in misura non superiore al 40% della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere, da realizzare entro 24 mesi dalla data del 16 ottobre 2009;

9)      Di stabilire che il rilascio del permesso di costruire e l’efficacia della DIA sono infatti subordinati alla produzione di atto di vincolo irrevocabile degli spazi a parcheggio privato e verde pubblico;

10)  Di dare atto che i provvedimenti di cui alla presente deliberazione si applicheranno dalla data del 16.10.2009 per 18 mesi consecutivo, mentre dispone una tempistica di 24 mesi per le riqualificazioni di quartieri di edilizia economica popolare;

11)  Di monitorare ai sensi dell’art. 6, comma 2, l’attuazione della Legge n. 13/2009, dando notizia alla Regione Lombardia dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti, così come indicato con decreto della direzione generale territorio e urbanistica n. 8114 del 4.8.2009;

 

Si allontana il Consigliere Broggia

Presenti:12

Assenti: 5

 

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Con 10 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Cupella,Rovida),  voti espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti di cui n. 10 votanti;

 

DELIBERA

 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

 

                          


Letto, confermato e sottoscritto

 

 

IL SINDACO

 Vittorio Barella

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Mario BIANCO

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  ________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Mario BIANCO

 

 

ESECUTIVITA'

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

 

q       Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

q       E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 

 

 San Martino Siccomario  

Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Mario BIANCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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