COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

 

 

 

 

 

DECRETO N.______21/2009

 

Disciplina degli orari di apertura e chiusura per l’anno 2010 degli esercizi commerciali operanti nel Comune di San Martino Siccomario

 

 

IL SINDACO

 

VISTA la Legge Regionale 30 del 28.11.2007 “Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali ”;

 

VISTA la L.R. 9 del 29.06.2009 “Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali ”;

 

VISTO l’art.11 del Decreto legislativo 114 del 31.03.1998;

 

VISTO il parere delle Associazioni di categoria;

 

RICHIAMATO il D.Lgs 267 del 18.08.2008;

 

DATO ATTO che i Comuni di San Martino Siccomario, Cava Manara, Carbonara al Ticino e Travacò Siccomario, hanno dato vita al “Distretto Commerciale dei Giovi” e che con provvedimento prot. 01.2009.0011132 del 16.10.2009, la Regione Lombardia ha comunicato l’ammissione ai contributi del bando relativo al progetto strategico “Distretti del commercio – 2° bando – distretti diffusi ”;

 

VISTI gli articoli 8-bis e 8-ter della succitata L.R. 9 del 29.06.2009;

 

DECRETA

 

Tutti i negozi esercenti la vendita al dettaglio per i settori merceologici ALIMENTARE e NON ALIMENTARE siti sul territorio comunale osserveranno la seguente disciplina;

 

-  Facoltà di scelta di orario di apertura e chiusura, per tutti i generi al dettaglio,

   compresa nella fascia oraria tra le ore 7,00 e le ore 22,00 nel limite delle 13 ore

   giornaliere, osservando la chiusura domenicale e festiva;

 

-          Deroga facoltativa alla chiusura infrasettimanale;

-          Potranno restare aperti al pubblico:

 

              Nella prima domenica dei mesi da GENNAIO a NOVEMBRE

Nell’ultima domenica dei mesi di MAGGIO, AGOSTO o NOVEMBRE

              Nelle giornate domenicali e festive del mese di DICEMBRE

Nelle seguenti giornate domenicali/festive, scelte in accordo con i comuni facenti parte del “ Distretto commerciale dei Giovi ”

-  Mercoledì 6 Gennaio

-  Domenica 24 Gennaio

-  Domenica 21 Febbraio

-  Domenica 21 Marzo

-  Domenica 18 Aprile

-  Domenica 9 Maggio

-  Domenica 13 Giugno

-  Domenica 19 Settembre

-  Domenica 26 Settembre

-  Domenica 10 Ottobre

-  Domenica 17 Ottobre

-  Domenica 24 Ottobre

-  Domenica 31 Ottobre

-  Domenica 14 Novembre

-  Domenica 21 Novembre

 

 

Salvo non coincida con la festa patronale e salvo deroghe motivate da parte del comune, non è consentita l’apertura al pubblico delle attività di vendita nelle seguenti giornate DOMENICALI o FESTIVE:

 

-          1° GENNAIO

-          PASQUA

-          25 APRILE

-          1° MAGGIO

-          15 AGOSTO

-          25 DICEMBRE POMERIGGIO

-          26 DICEMBRE

 

In occasione di due (2) festività consecutive e comunque nella giornata del 25 dicembre i negozi esercenti la vendita al dettaglio per il settore merceologico ALIMENTARE, osserveranno l’APERTURA FACOLTATIVA FINO ALLE ORE 13,00 della prima festività.

 

L’APERTURA AL PUBBLICO NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE E’ CONSENTITA

CON RIFERIMENTO ALL’INTERO ANNO SOLARE, AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA AVENTI SUPERFICIE DI VENDITA FINO A 250 MQ.

 

Salvo deroghe motivate da parte del Comune, NON E’ CONSENTITA la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali festive.

 

A tutti gli operatori del commercio è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura dei propri esercizi mediante affissione di cartelli idonei di informazione.

 

Le disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione dell’art. 5 bis della L.R. 30/2007, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l’ 80% della superficie di vendita dell’esercizio:

-          Rivendite di genere di monopolio,

-          Rivendite di giornali, riviste, periodici,

-          Gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;

-          Esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;

-          Esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi

      turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

 

Le violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi dell’art. 5 ter della L.R. 30/2007.

 

 

30.12.2009

                                                                            IL S I N D A C O

                                                            

                                                                                 Vittorio Barella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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